Autorizzazioni e Pianificazione Territoriale

Per alcune tipologie di installazioni industriali, dove è rilevante la possibilità di inquinamento dei suoli, delle acque e dell’aria, è previsto un processo di autorizzazazione particolare orientato alla prevenzione dei fenomeni di inquinamento. Infatti, la Direttiva 96/61/CE, nota anche come direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control ), è lo strumento di cui l’Unione Europea si è dotata per mettere in atto i principi di prevenzione e controllo dell’inquinamento industriale e di promozione delle produzioni pulite.

Autorizzazione Integrata Ambientale D.lgs 152/06

L’AIA costituisce una procedura tecnico-amministrativa che prevede:

  • la valutazione e la gestione degli impatti derivanti dall’esercizio dell’installazione sul suolo, sulle acque superficiali, sulle acque sotterranee, sull’atmosfera, sulla salute umana, ivi compresi quelli derivanti dalla gestione dei rifiuti, dall’uso dell’energia e da possibili eventi incidentali;
  • il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse (stakeholders) pubblici/privati, compresi i cittadini;
  • l’applicazione delle Best Available Techniques (BAT), secondo quanto riportato nei documenti pubblicati dalla Commissione Europea per i diversi settori industriali;
  • un piano di monitoraggio e controllo ambientale sito specifico, finalizzato ad individuare tempestivamente possibili modifiche dello stato ambientale di riferimento e relative criticità per la tutela della salute pubblica.

Autorizzazione Unica Ambientale L.35/2012, DPR 13 marzo 2013, n. 59;

E’ una specifica forma di autorizzazione iin vigore dal 13 giugno 2013 per semplificare gli adempimenti amministrativi ambientali, e rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

L’AUA sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale individuati all’art. 3, D.P.R. n. 59/2013, ossia:

  • autorizzazione agli scarichi;
  • comunicazione preventiva per l’utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e dalle acque reflue delle medesime aziende;
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ;
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività in deroga;
  • il nulla osta per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali ai sensi della L. n. 447/1995 (Legge quadro sull’inquinamento acustico);
  • autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura ;
    comunicazioni in materia di autosmaltimento e recupero di rifiuti.

Studi di Impatto Ambientale, di verifica di assoggettabilità (o screening) previsti dal D.Lgs 152/06

Le verifiche di assoggettabilità per nuove installazioni o modifiche delle esistenti, secondo il TUA, devono prevedere

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione;
b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.
2. La descrizione delle componenti dell’ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante.
3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull’ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:
a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente;
b) l’uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.
4. Nella predisposizione delle informazioni e dei dati di cui ai punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei criteri contenuti nell’allegato V.
5. Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

In caso sia riscontrata la presenza di impatti ambientali significativi e negativi si procede, anche nei casi dove non sia già obbligatorio, con la redazione di uno Studio di Impatto Ambientale che approfondirà tutte le tematiche relative a:

  • popolazione e salute umana
  • biodivesità
  • suolo, uso del suolo e patrimonio agroalimentare
  • geologia e acque
  • atmosfera
  • sistema paesaggistico
  • agenti fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici radiazioni ottiche e ionizzanti

Valutazione di Incidenza Ambientale

Sono sottoposti a valutazione d’incidenza tutti i piani e progetti di opere che possono avere un’incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

In occasione del rilascio di titoli ambientali per l’esercizio delle attività produttive deve essere adempiuta la procedura di valutazione di incidenza.

Nel caso in cui non sussistano incidenze significatiche per l’opera o progetto è possibile che il Proponente fornisca la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza predisposta secondo il modello riportato nell’allegato E alla D.G.R. n. 1400/2017 (comprensiva di una relazione tecnica solamente qualora non ricada tra le casistiche per le quali non è espressamente prevista)